La conoscenza e l’osservanza del presente regolamento sono condizioni indispensabili per essere iscritti al nostro Istituto e conservare il diritto di frequentarlo.
1. INGRESSO
Gli alunni entrano nella scuola nei 10 minuti che precedono l’ora d’inizio delle lezioni fissata in sede di programmazione didattica d’Istituto.
L’ordinato afflusso alle aule è regolato dal personale ausiliario. Non è consentito trattenersi nei corridoi, atri, scale.
2. ORARIO
L’orario delle lezioni è affisso a Scuola e dettato agli alunni in classe. Si invitano i genitori a prenderne visione.
Le variazioni dell’orario di entrata o di uscita, in quanto prevedibili, saranno comunicate in precedenza agli alunni ed annotate sul Registro elettronico.
Gli alunni minorenni le annoteranno sul diario personale.
In caso di imprevedibili variazioni d’orario gli alunni minorenni potranno lasciare l’Istituto solo se prelevati personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci; gli alunni maggiorenni potranno lasciare l’Istituto previa richiesta alla Vice-Presidenza. In entrambi i casi l’uscita anticipata verrà annotata sul Registro Elettronico e non sarà computata nel limite di cui al punto 7.
3. LEZIONI
La frequenza alle lezioni è per gli alunni un diritto – dovere ed è pertanto obbligatoria.
Le lezioni si svolgono di regola nelle aule assegnate. Ove però se ne verifichi la possibilità o se esigenze didattiche lo richiedano, la classe potrà essere condotta fuori dalla Scuola sotto la sorveglianza di uno o più docenti per visite culturali, aziendali, ecc., con la preventiva autorizzazione dei genitori per gli alunni minorenni o comunicazione alle famiglie per i maggiorenni.
Gli alunni sono tenuti a frequentare le lezioni e le altre attività didattiche con puntualità.
4. ASSENZE
Tutte le assenze, qualunque sia la loro natura o le circostanze in cui si sono verificate, devono essere giustificate utilizzando l’apposita funzione del Registro Elettronico.
5. GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
La giustificazione per l’assenza compiuta deve essere validata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci sul Registro Elettronico (le credenziali d’accesso al Registro Elettronico sono fornite all’inizio del corso scolastico dalla Segreteria Didattica). Se l’alunno è maggiorenne motiverà l’assenza personalmente con le stesse modalità di cui sopra.
La giustificazione deve essere validata al rientro a Scuola il primo giorno dopo l’assenza. Il ritardo nella giustificazione dell’assenza avrà rilevanza sull’attribuzione del voto di condotta.
6. RITARDI
Ritardi non abituali e non superiori a 5 minuti rispetto all’orario di inizio delle lezioni sono affidati, al fine dell’ammissione in classe alla prima ora, alla valutazione discrezionale del docente della prima ora di lezione.
Dell’ingresso in ritardo con permesso e dell’ora in cui è avvenuto, sarà fatta esplicita annotazione sul Registro elettronico.
Non potranno, nel corso dell’intero anno scolastico, essere concessi più di 10 permessi di ingresso alla seconda ora. Superato tale limite, gli alunni saranno ammessi in classe solo se accompagnati dai genitori. Il docente che registra il decimo permesso ne dà avviso alla Presidenza.
L’ingresso alla seconda ora costituisce permesso eccezionale e non una facoltà degli alunni. Prima e seconda ora si intendono rispetto all’orario generale d’Istituto. Gli alunni delle classi che per qualsiasi ragione iniziano la didattica in ore successive alla prima d’Istituto non saranno di norma ammessi ad ore successive a quella propria di inizio della didattica.
Esigenze particolari potranno essere prese in considerazione da parte della Presidenza solo se opportunamente documentate.
Non sono ammessi ritardi nell’ultimo mese di lezione se non per casi eccezionali adeguatamente documentati.
7. USCITE ANTICIPATE
Le uscite anticipate individuali devono essere autorizzate su apposito modulo della Presidenza, dopo un’attenta valutazione delle motivazioni delle specifiche richieste dei genitori o degli alunni maggiorenni.
L’uscita eventualmente autorizzata dovrà essere annotata a richiesta dell’alunno da un docente sul registro di classe.
Nel corso dell’anno scolastico non possono concedersi più di 10 permessi di uscita, oltre i quali potranno essere autorizzati solo casi eccezionali prospettati personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci.
Di regola la possibilità di uscite anticipate è esclusa nell’ultimo mese di lezione, salvo casi eccezionali adeguatamente documentati.
Qualora un alunno chieda di lasciare la Scuola per malessere prima della fine delle lezioni, ne verrà data, se possibile, comunicazione ai genitori perché possano prelevarlo. In caso di gravità sarà richiesto l’intervento del soccorso sanitario pubblico.
8. INTERVALLO, CAMBI D’ORA, USCITA DALLE CLASSI
Durante la ricreazione gli alunni possono uscire dalle classi e spostarsi tra il corridoio o atrio ove la classe è situata ed i servizi igienici più vicini, evitando per ragioni di sicurezza di ostruire i passaggi.
La sorveglianza durante l’intervallo (ricreazione) spetta nei corridoi ed ambienti comuni al personale ausiliare e nelle classi ai docenti che hanno effettuato l’ora di lezione precedente.
Il cambio dei docenti avviene al termine dell’intervallo.
Ai cambi d’ora si richiede ai docenti la massima sollecitudine per non lasciare troppo a lungo le classi scoperte. Il docente, che non ha successivamente alla propria ora altre lezioni attenderà in classe il cambio.
Per i trasferimenti dalle aule ai laboratori, alla palestra o ad altre aule e viceversa gli alunni attenderanno in classe il docente o l’ausiliario che dovrà accompagnarli e porteranno con sé solo il materiale necessario.
In caso di assenza dell’insegnante, l’ausiliario del piano dovrà avvertire i Collaboratori del Preside affinché provvedano alla sostituzione.
Durante i cambi di ora gli alunni non possono uscire dalle classi.
Durante le ore di lezione, anche in caso di assenza del docente, possono uscire solo per esigenze improcrastinabili e comunque non più di un alunno della classe alla volta, con permesso accordato dal docente o in mancanza dall’ausiliario che esercita la sorveglianza.
Per nessun motivo i docenti possono autorizzare gli alunni ad uscire non accompagnati dall’Istituto durante l’orario delle lezioni o durante l’intervallo della ricreazione.
Al termine delle lezioni gli alunni escono dalle classi e dall’Istituto ordinatamente. Non è consentito trattenersi nei corridoi e servizi.
9. ASSEMBLEE STUDENTESCHE
È consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe al mese in orario scolastico nel limite di 2 ore.
È convocata dietro richiesta dei rappresentanti della classe o di almeno il 50% degli alunni della classe. La richiesta, corredata del visto dei docenti interessati e dell’indicazione dell’ordine del giorno deve essere presentata al Preside almeno 3 giorni prima della data fissata. Le lezioni che non si effettuano dovranno essere di diverse materie con opportuna turnazione.
È consentita un’assemblea di Istituto al mese in orario scolastico nel limite delle ore di lezione di una giornata.
La richiesta di convocazione dell’assemblea, sottoscritta da almeno il 10% degli alunni o dalla maggioranza dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto deve essere presentata al Preside almeno 5 giorni prima della data richiesta e deve contenere l’ordine del giorno. Le assemblee di un anno scolastico saranno in diversi giorni della settimana.
Fino a quando l’Istituto non disporrà di un locale idoneo, l’assemblea potrebbe non essere plenaria, ma articolata in diversi locali con suddivisione delle classi, ad es. biennio-triennio o per indirizzi.
L’assemblea degli alunni deve darsi un regolamento che deve essere inviato al Consiglio d’Istituto.
Gli alunni, che decidono di partecipare all’assemblea, non possono entrare a scuola in seconda ora.
Non è consentito ai partecipanti abbandonare l’assemblea prima della sua conclusione. Nell’orario previsto per l’assemblea non è consentito svolgere attività didattica.
10. BIBLIOTECA
È istituita una biblioteca d’Istituto; essa sarà affidata all’inizio di ogni anno scolastico a docenti nominati dal Preside.
I volumi della biblioteca possono essere oggetto sia di consultazione che di prestito. Non possono essere oggetto di prestito le enciclopedie, i vocabolari, gli atlanti e tutte le opere di valore. Possono ottenere il prestito gli alunni, i docenti, il personale A.T.A.
Non possono essere presi in prestito più di 2 libri per volta e per un tempo massimo di 15 giorni. In caso di mancata restituzione l’interessato dovrà risarcire il prezzo aggiornato del volume. Ove sia possibile saranno organizzati dei luoghi per la consultazione dei testi. Nel caso che ciò sia impossibile, durante l’orario delle lezioni questi saranno consultati in classe previa autorizzazione del docente.
L’orario di accesso alla biblioteca sarà stabilito di anno in anno dal Preside, sentito il Consiglio d’Istituto.
11. SCIOPERI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
In occasione di scioperi delle diverse categorie del personale della Scuola, si può verificare l’impossibilità di assolvere al compito di vigilanza sugli allievi. In tal caso il Preside o chi ne fa le veci può consentire l’uscita anticipata degli alunni a meno che non si prevedano disordini di piazza che consiglino altrimenti per l’incolumità fisica degli alunni stessi.
12. DANNI
Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento materiale del danno ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari. Nel caso che non fosse possibile rintracciare il responsabile del danno, la spesa verrà ripartita tra le classi interessate.
13. DIVIETI
- Ai sensi della legge n. 584 dell’11.11.1975 è assolutamente vietato fumare nei locali della Scuola.
- Nessun alunno può, senza permesso della Presidenza, allontanarsi dall’Istituto durante le ore di lezione, uscire prima del termine o entrare in aula in ritardo.
- È vietato nei locali della Scuola raccogliere denaro, distribuire, affiggere o comunque mettere in circolazione scritti o disegni senza l’autorizzazione della Presidenza.
- È vietato interrompere le lezioni per comunicare agli alunni annunci di qualsiasi genere che non siano autorizzati per iscritto dalla Presidenza.
- Non è ammesso scambio di merende con l’esterno, non è ammesso andare al Bar mentre si passa da una sede all’altra.
- È vietato l’uso dei telefoni cellulari nei locali ove si svolgono attività didattiche, se non per scopi didattici autorizzati dal docente.
14. SANZIONI
Gli alunni che non si atterranno al presente regolamento o che tengono comportamenti irrispettosi della comunità scolastica o del personale in servizio o dei compagni od ospiti dell’Istituto o comunque incompatibili con il corretto svolgimento delle attività scolastiche o che non adempiono con diligenza ai propri doveri scolastici e civici incorreranno nei provvedimenti disciplinari previsti dalle vigenti disposizioni.
Le sanzioni minori (ammonizione, allontanamento momentaneo e breve dalla classe) possono essere disposte dai docenti o dal Preside.
Le sanzioni più gravi sono deliberate dagli organi competenti in base alle vigenti disposizioni. In ogni caso l’alunno ha diritto alla contestazione anche verbale del fatto ed all’invito a spiegare le proprie eventuali ragioni.
15. ORGANO INTERNO DI GARANZIA
È istituito un organo interno di garanzia composto da due rappresentanti degli alunni, da due rappresentanti dei docenti, da un rappresentante dei genitori e da un rappresentante del personale A.T.A. e presieduto dal Dirigente scolastico. Tale organo può formulare osservazioni, proposte e pareri non vincolanti sulla applicazione e modificazione del presente regolamento. Contro le sanzioni disciplinari lo studente minorenne o maggiorenne od un genitore od altro interessato può fare ricorso all’organo interno di garanzia di cui al presente articolo entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. La comunicazione si intende effettuata il giorno della annotazione sul registro di classe se l’alunno è presente in istituto od il giorno del suo rientro se successivo, salvi gli effetti di comunicazioni effettuate direttamente all’alunno od alla famiglia.
L’organo di garanzia decide a maggioranza (in caso di parità prevale il voto del Presidente) entro dieci giorni e previa audizione, se richiesta, delle parti interessate. In caso di accoglimento del ricorso può modificare od annullare la sanzione comminata.
L’organo di garanzia decide altresì con le stesse modalità, a richiesta di una parte interessata sulle controversie che possano sorgere all’interno dell’Istituto in merito all’applicazione del presente regolamento.
È fatto salvo in ogni caso il diritto a ricorrere ad organi superiori previsto da norme vigenti.
16. COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE
Le comunicazioni alle famiglie che non abbiano oggetto individuale si effettuano mediante circolari della Presidenza pubblicate sul sito della scuola.
REGOLAMENTO DISCIPLINARE
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Visto il D.P.R. 24 giugno1998, n. 249 avente per oggetto lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Vista la CM. N. 271 del 2 settembre 1998 relativa ai criteri di applicazione di detto statuto; Visto il DPR 235/2007,
Visto il parere della Giunta Esecutiva;
DELIBERA
Art. 1 – Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all’infrazione disciplinare; dovranno tenere conto della situazione personale dello studente. Potranno essere inoltre essere prese in considerazione circostanze aggravanti o attenuanti ai fini della misura della sanzione. Art. 2 – Salvo quanto già previsto e sanzionato dal Regolamento d’Istituto, i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le sanzioni e gli organi competenti all’irrogazione delle stesse sono individuati nella tabella seguente:
Natura della mancanza | Punizioni disciplinari | Organo competente |
---|---|---|
a) Mancato rispetto degli orari previsti per le attività scolastiche; scarsa assiduità alle lezioni; assenze collettive non dovute a causa di forza maggiore | Ammonizione orale Ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia | Docenti, Capo d’Istituto |
b) Disturbo durante le attività didattiche | Ammonizione orale Ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia Temporaneo allontanamento dalla classe | Docenti, Capo d’Istituto |
c) reiterazione del comportamento di cui alla lettera b); comportamenti offensivi nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, del personale ATA, dei compagni | Ammonizione scritta Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni | Docenti, Capo d’Istituto, Consiglio di Classe |
d) gravi mancanze di rispetto verso il Capo d'Istituto, i docenti, il personale ATA, i compagni; grave disturbo o impedimento dell’attività didattica | Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni | Consiglio di Classe |
e) reati od atti di particolare gravità che mettano in pericolo l'incolumità delle persone o violino la dignità od il rispetto della persona umana | Sospensione anche superiore a quindici giorni | Consiglio d’Istituto |
f) reiterazione dei comportamenti di cui alla lettera che precede | Sospensione fino al termine dell’anno scolastico | Consiglio d’Istituto |
g) reiterazione dei comportamenti di cui alla lettera e) che precede, comportante elevato allarme sociale, qualora non siano esperibili interventi per il reinserimento dello studente | Sospensione fino al termine dell’anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame conclusivo del corso | Consiglio d’Istituto |
Art. 4 – Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni con lo svolgimento di attività a favore della comunità scolastica, fermo restando l’obbligo al risarcimento materiale di eventuali danni in caso di danneggiamento, asportazione o distruzione di attrezzature scolastiche come da art.12 del Regolamento d’Istituto.Art. 3 – Qualora i comportamenti disciplinari comunque sanzionati siano commessi mediante uso di oggetti o strumenti o pubblicazioni o quant’altro, l’oggetto in questione viene ritirato e riconsegnato al genitore o chi ne fa le veci e, per gli alunni maggiorenni, al capofamiglia
Art. 5 – La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
Art. 6 – Contro le sanzioni disciplinari di cui al precedente art. 2 gli studenti i genitori od altri interessati possono presentare ricorso all’Organo interno di garanzia, con le modalità di cui all’art. 15 del Regolamento d’Istituto.
Art. 7 – la decisione dell’Organo interno di garanzia ed ogni altra presunta violazione del DPR 249 del 1998 può essere oggetto di reclamo al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale il quale decide in via definitiva previo parere vincolante dell’Organo regionale di garanzia di cui al IV comma dell’art. 5 del DPR 249 del 1998 come modificato dall’art. 2 del DPR 235 del 2007
Art. 8 – Copia della presente deliberazione rimane affissa all’Albo dell’Istituto e fa parte integrante del POF.