Programmi disciplinari per esami integrativi e di idoneità

Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo.

Cos'è

Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima, che intendono frequentare un altro istituto scolastico di diverso indirizzo, sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi o di idoneità sui programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi della scuola frequentata.

Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.

Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione; riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira. Si ricorda che non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di giudizio in presenza di debito. Pertanto lo studente che non abbia superato a fine anno i debiti e, quindi, non risulti ammesso alla classe successiva, non può effettuare cambio d’indirizzo con passaggio a classe di pari livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami integrativi in base alla valutazione del curricolo come indicato).

Come si accede al servizio

1 – Passaggi nel 1° anno
Gli alunni che frequentano il 1° anno di corso in altro Istituto secondario e desiderano riorientarsi ed iscriversi al 1° anno di un corso di studi dell’IIS “A. FRAMMARTINO” possono chiedere il passaggio, fatta salva la proporzione tra le classi, allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza.

Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito e lo comunicherà all’alunno e al coordinatore della classe.

2 – Passaggi al 2° anno
Gli alunni idonei al 2° anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 2° anno di un corso di studi dell’Istituto devono presentare apposita domanda entro il 31luglio.

Essi non sostengono prove integrative di cui all’art.192 del decreto legislativo n.297/1994, ma l’iscrizione a tale classe avviene previo colloquio diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all’inizio dell’anno scolastico successivo.

Il Dirigente Scolastico (o suo delegato) comunicherà le materie su cui è consigliabile prepararsi al fine di iniziare l’anno scolastico con minori difficoltà. La scuola ad inizio anno scolastico potrà attivare per questi alunni corsi di recupero (se sono disponibili fondi), di breve durata, nelle materie professionali.

3 – Passaggi al 3° anno
Gli alunni della classe 2^ promossi in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 3° anno di un corso di studi dell’Istituto devono presentare apposita domanda per gli esami integrativi allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza entro il 31 luglio. Una Commissione effettuerà la verifica della compatibilità dei curricoli e dell’equipollenza dei piani di studio, quindi il DS potrà ammettere tali alunni a sostenere esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.

Detta sessione deve avere termine prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

Non è possibile il passaggio durante l’anno scolastico.

La Commissione per gli esami integrativi è costituita da docenti della classe cui il candidato aspira e da un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di studio. Il numero non può essere inferiore a tre compreso il presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato).

4 – Esami di idoneità
Gli esami di idoneità sono esami sostenuti da alunni provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata (= “salto” di una classe), purché abbia avuto dalla classe frequentata la promozione alla classe immediatamente successiva per effetto di scrutinio finale.

Gli esami di idoneità sono altresì esami sostenuti dall’alunno privatista al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima.

Per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati privatisti coloro chencessino di frequentare l’istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo; e la domanda deve essere presentata entro il 20 marzo, se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni.

Gli esami di idoneità si svolgono in un’unica sessione anche nel mese di settembre, ma prima dell’inizio delle lezioni dell’anno successivo.

5 – Ammissione al Biennio Post-qualifica Professionale
Agli esami integrativi o di idoneità alla quarta o alla quinta classe sono ammessi coloro che provengono da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata (= “salto” di una classe), purché abbia avuto dalla classe frequentata la promozione alla classe immediatamente successiva per effetto di scrutinio finale conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano.

Detti candidati, devono, altresì, documentare di avere svolto attività lavorativa coerente con l’area di professionalizzazione svolta dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area.

Essi sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza. All’inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami.

Dall’anno scolastico 2014-15, per effetto dell’entrata a regime del riordino degli Istituti Professionali (di cui al DPR 87/2010) non sarà più necessario essere in possesso del Diploma di Qualifica per accedere agli esami di idoneità alla classe quinta.

6 – Nulla Osta
L’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l’anno scolastico, deve farne domanda al Preside del nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica con il Nulla Osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell’obbligo delle tasse (art. 4 R.D. 653/25 ).

I Nulla Osta all’eventuale trasferimento degli alunni saranno concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate.

“Appare evidente che, ai sensi dell’art. 2 della L. 268/2002, la concessione di Nulla Osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate” (C.M. 45/2006 e succ. mod, e integr.)

7 – Ritiro dello studente nel corso dell’anno scolastico
Il 15 marzo è il termine ultimo anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25),

8 – Esame preliminare dei candidati ESTERNI all’esame di Stato
Lo studente che intenda presentarsi all’esame di Stato come candidato esterno deve presentare la domanda all’Ufficio scolastico provinciale entro novembre (o altra data indicata dalla relativa OM).

L’ufficio scolastico Provinciale o l’ufficio Regionale comunica alla scuola i candidati privatisti assegnati.

L’Esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio di classe dell’istituto collegato alla commissione alla quale il candidato è assegnato. Nel caso in cui il candidato non sia idoneo a sostenere l’esame di stato, la commissione può assegnare l’idoneità a una classe diversa (5^, 4^, 3^)

Le prove d’esame sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.

9 – Iscrizione per la terza volta alla stessa classe
Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l’iscrizione per un terzo anno (D.L.vo n.297/94 art.192 comma 4).

Per gli alunni in situazione di handicap, nell’interesse dell’alunno, sentiti gli specialisti di cui all’ articolo 314, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. (D.L.vo n.297/94 art.316 comma 1).

La domanda di iscrizione per la terza volta deve essere presentata improrogabilmente entro e non oltre il 20 agosto.

Per quanto non espressamente contemplato, si rimanda alla normativa vigente.

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